
Direttiva EmpCo: quali dichiarazioni ambientali rivedere
1 Novembre 2026 · Contenuti
Dal 27 settembre 2026 si applicano in Italia le nuove regole sulle dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori. Le introduce il D.Lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva europea EmpCo. Se vendi ad altre aziende, il primo punto da chiarire è a chi si rivolgono il sito, i cataloghi e le schede: la pubblicità tra professionisti segue regole diverse. Puoi poi rivedere le promesse ambientali, riferendo il beneficio solo al prodotto, al componente o al processo per cui hai una documentazione.
Per questo controllo servono chi scrive i testi, chi conosce il prodotto e chi si occupa degli aspetti legali. Il commerciale indica dove viene usato il messaggio; il referente tecnico conferma la caratteristica; chi segue la parte legale chiarisce quali regole si applicano a quella comunicazione. Sono queste risposte a guidare la riscrittura.
La data italiana e le differenze tra imprese e consumatori
Il decreto è in vigore dal 24 marzo 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. Per capire quali messaggi rivedere, bisogna sapere a chi si rivolgono. Una scheda per chi acquista come professionista va valutata diversamente da una presentazione per il consumatore. Se il tuo cliente usa il materiale per vendere al pubblico, anche questo uso successivo merita un controllo.
Il fatto che tutti possano accedere a un sito industriale non significa che l’intero sito rientri automaticamente nelle nuove regole EmpCo. Per la pubblicità ingannevole tra professionisti vale il D.Lgs. 145/2007: i messaggi devono essere riconoscibili come pubblicità, veritieri e corretti. Inoltre, un certificato richiesto da chi si occupa degli acquisti è cosa diversa da un obbligo di legge.
La distinzione conta anche se ad acquistare è una microimpresa. L’articolo 7 del D.L. 1/2012, nel testo coordinato tutela anche le microimprese dalle pratiche scorrette, ma per la pubblicità ingannevole e comparativa illecita rimanda soltanto al D.Lgs. 145/2007. Per la pubblicità rivolta a una microimpresa resta applicabile la disciplina sulla pubblicità ingannevole tra professionisti citata sopra, non le regole pensate per i consumatori.

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Le dichiarazioni ambientali da rivedere
Nei messaggi rivolti ai consumatori, il primo controllo riguarda espressioni generiche come «ecologico» o «verde». Le nuove regole le vietano se manca un’eccellenza ambientale riconosciuta che giustifichi l’intera affermazione. Se invece il messaggio contiene una precisazione chiara e ben visibile sullo stesso mezzo, la dichiarazione è specifica e deve comunque essere vera. Per la norma conta, ad esempio, l’Ecolabel UE o un marchio ecologico ufficialmente riconosciuto, mentre un normale rapporto di prova non equivale a quel riconoscimento.
Serve più attenzione con la parola «sostenibile», perché comprende anche aspetti sociali: una prova che riguarda solo l’ambiente non basta a giustificarla. Per i marchi di sostenibilità conta invece chi li ha creati e su quali basi. Devono fondarsi su un sistema di certificazione che rispetti i requisiti della norma oppure essere stabiliti da autorità pubbliche. Anche un bollino creato per il catalogo va valutato in base a ciò che fa intendere al lettore.
Un altro controllo riguarda le affermazioni secondo cui un prodotto ha un impatto climatico neutro, ridotto o positivo grazie alla compensazione delle emissioni: la riforma le vieta. Puoi comunicare correttamente che finanzi iniziative ambientali, purché questo resti distinto dal beneficio che attribuisci al prodotto. Allo stesso modo, una caratteristica favorevole di un componente deve restare riferita a quel componente, senza diventare una promessa sull’intero prodotto o sull’azienda.
Per annunciare prestazioni ambientali future servono impegni pubblici che si possano verificare e un piano realistico, con obiettivi misurabili, scadenze e risorse adeguate agli impegni. La norma richiede anche controlli periodici indipendenti, le cui conclusioni siano disponibili ai consumatori. Per valutare questi casi contano il contesto del messaggio e la sua influenza sulla decisione d’acquisto.
Dal sito al pannello della fiera
Il controllo dei materiali parte dalla raccolta delle diverse versioni della stessa dichiarazione. Chi segue il sito cerca le promesse nelle pagine dedicate alle gamme, nei nomi delle linee e nei simboli; il commerciale raccoglie cataloghi, brochure e presentazioni. Il referente tecnico confronta ogni testo con la scheda approvata, verificando a quale componente si riferisce il beneficio, in quali condizioni e con quale prova.
Un produttore di tessuti per rivestimenti può avere un beneficio documentato sulle fibre di una linea, che nel catalogo diventa «gamma sostenibile» e compare così anche sul pannello dello stand. La revisione riporta la promessa alla linea e al componente a cui si riferisce davvero. Il testo indica composizione e quota solo se compaiono nella documentazione approvata. Restano due controlli distinti: il tessuto destinato ai professionisti e l’eventuale riuso del messaggio per rivolgersi ai consumatori.
In fiera, il pannello, la brochure e ciò che dice il commerciale devono comunicare lo stesso messaggio. Le dichiarazioni ambientali possono infatti essere anche parole dette a voce o elementi grafici. Se sul pannello serve una precisazione, tenerla soltanto in un documento separato non risolve il problema del testo esposto.
Il materiale che userai per primo
Puoi partire dal prossimo catalogo da consegnare. Per ogni dichiarazione, il commerciale e il referente tecnico annotano il prodotto o l’attività a cui si riferisce, il destinatario, la prova e le versioni in uso. Poi concordano che cosa mantenere, che cosa precisare e che cosa sospendere in attesa dell’approvazione di chi è competente, aggiornando di conseguenza anche il testo sul sito.
Quando la stessa dichiarazione appare sul sito, nel catalogo e sul pannello della fiera, scrivere testi tecnici coerenti significa partire dalle informazioni approvate in azienda. KLC può scrivere e riscrivere questi testi, così che chi acquista ritrovi nei diversi materiali lo stesso beneficio, con gli stessi limiti. Spetta ai referenti competenti confermare il beneficio sul piano tecnico e valutare il messaggio sul piano legale.
Fonti e riferimenti
- Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Documenta il recepimento italiano, le date e le nuove disposizioni sulle dichiarazioni ambientali.
- Consiglio dell’Unione europea, Testo adottato PE-CONS 64/1/23 REV 1. I considerando chiariscono dichiarazioni generiche, portata di «sostenibile» e comunicazione delle compensazioni.
- Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145. Gli articoli 1 e 2 disciplinano la tutela dei professionisti dalla pubblicità ingannevole.
- Gazzetta Ufficiale, D.L. 1/2012, articolo 7, testo coordinato con la legge 27/2012. Documenta l’estensione della tutela alle microimprese e il rinvio sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita.
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